REGISTRAZIONE DEL MARCHIO

Lo studio si occupa della Registrazione del marchio, seguendo tutto l'iter procedimentale necessario.

E' importante, infatti, tenere presente che il richiedente può presentare domanda di deposito personalmente ovvero eleggere un rappresentante che deve essere scelto tra i consulenti in proprietà industriale, iscritti in apposito albo professionale tenuto dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, o tra gli AVVOCATI iscritti nei rispettivi albi. Il rappresentante è obbligatorio solo quando non si dispone di uno stabilimento produttivo o di un domicilio legale in Italia.

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Ad ogni modo, intanto, ricorda che:

Il marchio è un segno che permette di distinguere i prodotti o i servizi, realizzati o distribuiti da un'impresa, da quelli delle altre aziende. Secondo l'art. 7 del Codice della Proprietà Industriale (CPI), possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni rappresentabili graficamente: parole (compresi i nomi di persone), disegni, lettere, cifre, suoni, forma del prodotto o della confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche. Così, un suono può essere registrato come marchio, riportando su un pentagramma le note musicali che lo compongono.

La forma del prodotto o del suo confezionamento può costituire un valido marchio, a condizione che il segno in questione:

  • abbia una sua autonoma capacità distintiva agli occhi del consumatore medio, tale che la semplice visione di quella specifica forma sia in grado di creare immediatamente un ideale collegamento tra il prodotto/servizio sia con il marchio sia con l’azienda produttrice
  • non sia costituito esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto (in quanto questa è priva di capacità distintiva), dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico (proteggibile esclusivamente da un brevetto o da un modello di utilità) o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto (art. 9 CPI).

Anche le combinazioni o tonalità cromatiche possono costituire un valido marchio; sono esclusi ovviamente i colori puri, in quanto l'uso degli stessi non può essere riservato esclusivamente a un titolare.
Inoltre, sebbene l'art. 7 CPI non li citi espressamente, fanno parte dei segni suscettibili di costituire un valido marchio gli slogan pubblicitari, a condizione, tuttavia, che presentino un carattere distintivo, vale a dire che si tratti di un segno che possa essere percepito dal pubblico dei consumatori come uno strumento d'identificazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, così consentendone, senza possibilità di confusione, la distinzione da quelli dei concorrenti (ad esempio, è stato depositato come marchio d'impresa lo slogan pubblicitario della famosa catena di arredamento Mondo Convenienza "La nostra forza è il prezzo", depositato anche come brano musicale "jingle").
Non è viceversa attivabile la registrazione di marchi olfattivi – non rappresentabili graficamente – in quanto non esiste a oggi una classificazione internazionale degli odori tale da consentire una precisa e inequivocabile indicazione.

Il marchio d’impresa – la cui registrazione è di competenza della DGLC-UIBM del Ministero dello Sviluppo Economico – può essere:

  • individuale: se appartiene a una singola impresa o a persona fisica (è il caso più comune)
  • collettivo: quando garantisce l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi; solitamente è richiesto da un “soggetto proponente” che può essere una persona fisica o giuridica (generalmente si tratta di associazioni, cooperative o consorzi), per poi essere concesso in uso a quelle singole imprese che si impegnano a rispettare quanto stabilito nel regolamento d’uso; in deroga all’articolo 13, comma 1, del CPI, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica (e, quindi, la qualità derivante dalla particolare zona di realizzazione) dei prodotti/servizi. L’UIBM può, peraltro, rifiutare la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. La registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l’uso nel commercio del nome stesso, purché questo sia conforme ai principi della correttezza professionale e limitato alla funzione di indicazione di provenienza.

In base agli elementi che lo compongono si possono individuare tre categorie di marchio:

  • il marchio denominativo, che è costituito solo da parole
  • il marchio figurativo, che consiste in una figura o in una riproduzione di oggetti reali o di fantasia
  • il marchio misto o complesso, effetto della combinazione di parole e figure

INOLTRE a seconda della tutela giuridica che si vuole avere il marchio può essere:

  • marchio nazionale, con tutela giuridica limitata al territorio italiano

  • marchio comunitario, valido per tutti i Paesi dell'Unione Europea, registrato presso l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno

  • marchio internazionale, tutelato in tutti i Paesi aderenti a due accordi internazionali (Accordo di Madrid e Protocollo di Madrid)