Rottamazione cartelle Equitalia
La legge n. 225/2016 pubblicata il 2 dicembre u.s. sulla Gazzetta Ufficiale, convertendo il decreto legge 193/2016 ha di fatto definitivamente sancito la rottamazione delle cartelle emesse da Equitalia, apportando, altresì, novità di non poco conto, soprattutto per quanto riguarda l'articolo 6 del D.L. 193/2016 dal titolo "definizione agevolata.
Equitalia ha messo a disposizione il modulo DA1 per procedere alla richiesta di adesione alla definizione agevolata appunto, che dovrà essere compilato con i dati personali, le informazioni riguardanti le cartelle per le quali si richiede la "rottamazione" (si ricordi infatti che si può effettuare richiesta anche solo per una oppure alcune cartelle ) e le modalità di pagamento (in unica soluzione o a rate).
Equitalia invierà al contribuente, entro il 28 febbraio 2017, una comunicazione per posta ordinaria sulle somme che le sono state affidate entro il 31 dicembre del 2016 e che a tale data non risultano ancora notificate. Per avere informazioni sugli importi che sono stati affidati a Equitalia nel 2016 è possibile rivolgersi anche allo sportello o accedere all’area riservata sul sito www.gruppoequitalia.it.
La domanda va effettuata entro il 31 marzo 2017 (prorogato al 21 aprile) e potrà riguardare tutte le cartelle emesse dal 2000 al 2016 compreso.
Entro il 31 maggio 2017 (prorogato al 15 giugno) l'agente della riscossione comunica l'ammontare complessivo delle somme dovute nonchè quello delle singole rate ed il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna seguendo comunque i seguenti criteri:
Il 70% andrà pagato entro il 2017 mentre il restante 30% entro il 2018 come segue:
- 1 rata pari al 24% della somma entro luglio 2017
- 2 rata pari al 23% della somma dovuta entro settembre 2017
- 3 rata pari al 23% del dovuto novembre 2017
- 4 rata pari al 15% del dovuto entro aprile 2018
- 5 rata pari al 15% del dovuto entro settembre 2018
E' importante sapere che in sostanza si andrà a pagare il debito iniziale, gli interessi al 4% per la dilazione di pagamento e l'aggio (ricalcolato). Dunque verranno eliminati sanzioni ed interessi di mora (si potrà in linea teorica avere un risparmio tra il 30% ed il 50% a seconda dei casi).
La rottamazione è ammessa solamente per i debiti tributari o collegati ad obblighi previdenziali o assistenziali, nonchè anche per sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.
E' importante per chi ha in essere un contenzioso con Equitalia tener presente che per procedere alla rottamazione dovrà espressamente dichiarare di rinunciarvi.
Per chi, invece, ha in corso piani di rateizzazione dovrà essere in regola con i pagamenti entro il 31 dicembre 2016.
Chi non paga anche solo una rata, oppure lo fa in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici della definizione agevolata previsti dalla legge.
Avv. Stefano Casu - 07/12/2016


